Molti confondono la denuncia con la querela, a volte non capendo la differenza tra questi due istituti, spesso, invece, ritenendoli in modo errato la stessa cosa.
Con questo articolo ci si propone di fare chiarezza, in estrema sintesi, sulle differenze intercorrenti tra denuncia e querela, sia dal punto di via processuale che concettuale.
La notizia di reato è un’informazione che permette al pubblico ministero di venire a conoscenza di un fatto e che, contestualmente, gli impone di provvedere all’iscrizione nell’apposito registro delle notizie di reato.
Ebbene, il nostro codice disciplina espressamente due tipi di notizie di reato: il referto medico e, appunto, la denuncia.
La denuncia, quindi, è una notizia di reato che può essere presentata di chiunque ne abbia avuto contezza, può essere sia scritta che orale, che può essere presentata alle forze dell’ordine, ma anche direttamente al pubblico ministero.
E’ un atto che contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto di reato, le fonti di prova che sono già note e, quando possibile, anche le generalità della persona a cui quel fatto si attribuisce, della persona offesa e di tutti coloro che sono in grado di riferire su elementi e circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.
Di norma, la denuncia è facoltativa ma esistono alcuni casi in cui è, invece, obbligatoria: quando si abbia notizia di reati contro la personalità dello Stato, quando si abbia ricevuto cose provenienti da delitto, quando si abbia notizia di materiali esplodenti situate nel proprio luogo di abitazione, in caso di furto d’armi e nel caso in cui si abbia conoscenza di sequestro di persona a scopo di estorsione.
Sono, altresì, obbligati alla denuncia i pubblici ufficiali in caso di nesso tra la loro attività e la conoscenza del fatto di reato.
Oltre alle notizie di reato esistono anche degli atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in ordine a taluni reati.
Questi atti sono denominati condizioni di procedibilità, tra le quali rientra la querela.
La querela, pertanto, è quell’atto con cui la persona offesa manifesta la sua volontà affinché quel fatto di reato venga penalmente perseguito, e ciò anche se l’autore del medesimo fatto sia sconosciuto.
Ecco, pertanto, una prima differenza tra denuncia e querela, la prima è un racconto mentre la seconda è la condizione, tranne nei casi in cui il fatto sia procedibile d’ufficio, affinché si proceda penalmente.
Ma v’è di più: la querela è composta dalla manifestazione di volontà e dalla notizia di reato. E’ chiara la differenza con la denuncia: la querela contiene al suo interno la denuncia; quest’ultima può essere presentata da chiunque (mentre la querela può essere presentata solo dalla persona offesa) e non deve contenere necessariamente una manifestazione di volontà, essendo sufficiente la notizia che sia avvenuto un fatto di reato.
Di norma, il diritto di querela è esercitabile entro tre mesi da quando la persona offesa ebbe a conoscere del fatto.
Il diritto di querela, sempre salvo determinate eccezioni, è esercitabile facoltativamente ed è rinunciabile, oltre che remissibile: il soggetto in questione può decidere, nonostante abbia avuto notizia del fatto di reato, di non sporgere querela e, conseguentemente, di non procedere penalmente; ma può anche capitare che, una volta esercitato il diritto di querela, il soggetto decida di revocarla, nel qual caso la remissione produce effetto soltanto se accettata dalla persona querelata.