Corruzione
Viene punito per il reato di corruzione quel pubblico ufficiale che esercita illecitamente la propria funzione grazie alla ricezione indebita o alla promessa di denaro altra utilità per sé stesso o terzi.
Insieme al peculato e alla concussione il reato di corruzione rappresenta uno dei reati più gravemente puniti dal nostro sistema giuridico.
Pertanto si tratta di un accordo criminoso la cui stipula è assolutamente anteriore al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, che va a ledere la correttezza e il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Difatti, gli atti compiuti, benché legittimi, corretti e dovuti, non posso essere oggetto di un accordo o un baratto tra il privato e il pubblico ufficiale, dovendo invece costituire il frutto di totale e sostanziale estraneità e assenza di influenza e nesso causale tra i soggetti.
Naturalmente, il privato cittadino corruttore, non ha alcuna legittimazione al risarcimento del danno, avendo egli stesso posto in essere la condotta penalmente rilevante.
Per parlarsi di corruzione deve necessariamente essere presente un patto corruttorio tra il privato cittadino e il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), che potrebbe pure coinvolgere terzi intermediari non facenti parte della pubblica amministrazione: ciò vorrebbe dire che, in tale ipotesi, ci sarebbe il reato di corruzione nel caso in cui si possa ricavare il consenso del pubblico ufficiale (anche a distanza, o per via di intermediario) alla pattuizione illecita; qualora invece l’azione si dovesse arrestare all’intermediario, senza arrivare al consenso del pubblico ufficiale, allora non si avrebbe reato di corruzione.
Non è neppure importante, ai fini della configurazione del reato di corruzione, che l’atto che viene posto in essere rientri nella competenza o meno del pubblico ufficiale, essendo sufficiente, invero, che la competenza spetti all’ufficio a cui il funzionario appartiene.
L’incontro dei consensi tra corruttore e corrotto può avere ad oggetto denaro, ma anche qualsiasi altra utilità o vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale.
Tuttavia, per ritenere realizzato il reato di corruzione, è necessario che l’utilità abbia la sua adeguata proporzione e influenza nella libera determinazione della volontà da parte del pubblico ufficiale, ritenendosi irrilevanti i piccoli doni d’uso, che possono rilevare soltanto nel caso di atti contrari ai doveri d’ufficio, e mai in una eventuale corruzione per atti d’ufficio che erano dovuti.
Si tratta di un reato a struttura bilaterale, che presuppone il contatto delle volontà di due soggetti, e questo pertanto non vale ad escludere il reato di corruzione se la proposta corruttiva perviene dallo stesso pubblico ufficiale e accettata dal privato cittadino.
Il reato di corruzione, inoltre, si realizza anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi il compimento di un atto che era dovuto, o per compiere un atto che non era dovuto.
Per fare qualche esempio, configura il reato di corruzione: la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, dietro corresponsione di somme di denaro, agevoli o velocizzi la conclusione di contratti di compravendita di immobili; o il fatto del medico che percepisca compensi o vantaggi dai pazienti per una prestazione che egli era tenuto a fornire, in maniera assolutamente gratuita, in quanto dipendente di unità sanitaria.
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