Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Viene punito per il reato fraudolento danneggiamento di beni assicurati colui che, per ottenere il risarcimento, l’indennizzo, o un vantaggio da una assicurazione, distrugge, danneggia o occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la conclusione di un contratto di assicurazione.

Commette il predetto reato anche chi, per gli stessi scopi, cagiona a sé stesso o ad altri delle lesioni, o aggrava lesioni preesistenti, prodotte da un infortunio stradale, o denuncia un sinistro stradale mai accaduto.

Ebbene, soltanto nel secondo caso, ossia quello che coinvolge sinistri stradali, il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Si tratta di una norma penale che abbraccia diverse ipotesi delittuose: dal danneggiamento fraudolento di beni, alla mutilazione fraudolenta della propria persona tramite lesioni, alla falsificazione di polizze assicurative, ma anche l’alterazione di documenti richiesti per la conclusione di contratti di assicurazione e, infine, la denuncia di sinistri stradali mai avvenuti (tutte fattispecie di reato che possono concorrere tra loro).

Pertanto, commette il reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati colui che fa demolire il proprio veicolo per poi presentare una denuncia di furto dello stesso al fine di ottenere il risarcimento da parte della compagnia assicurativa.

L’oggetto materiale dell’ipotesi criminosa è da rinvenire unicamente in un bene di proprietà del soggetto agente, non potendo, altrimenti, sussistere il reato quando la condotta riguarda beni di proprietà altrui, o beni posseduti dal soggetto agente ma in forza di un contratto di locazione (difatti, l’accertata altruità del bene condurrebbe verso il reato di truffa.

Inoltre, la distruzione, la dispersione o l’occultamento delle cose proprie, al fine di ottenere poi il risarcimento da parte della compagnia assicurativa, possono essere commessi con qualsiasi mezzo.

Tuttavia, se il mezzo utilizzato per porre in essere la condotta delittuosa costituisce esso stesso reato, allora questo concorrerà con il reato di fraudolento danneggiamento: se per esempio, al fine di ottenere l’indennizzo dall’assicurazione, si danneggia o si distrugge la propria autovettura tramite un incendio (perché l’assicurazione copre furto e incendio del bene), e questo ha rappresentato un pericolo per l’incolumità pubblica, allora si commetterà sia il reato di incendio, sia il reato di danneggiamento fraudolento di beni assicurati, atteso che vengono violate diverse disposizioni di legge, seppur con un unico fatto e scopo.

Il reato in questione, altresì, può essere commesso tramite una condotta omissiva: si pensi al caso in cui viene denunciato il furto della propria autovettura, si percepisca il premio assicurativo e poi non si proceda a denunciare l’eventuale ritrovamento della stessa.

Il reato di danneggiamento fraudolento di beni assicurati è reato a consumazione anticipata, significando ciò che la sua consumazione prescinde dall’effettivo percepimento di un vantaggio economico rappresentato dal risarcimento, il quale potrebbe, tutt’al più, rappresentare l’aggravante dell’avvenuto conseguimento dell’intento.

Conseguentemente, nel caso di lesioni personali in sinistri stradali, il reato si consuma nel momento dell’evento e dell’avvenuta lesione personale, o aggravamento della lesione preesistente.

La competenza territoriale nel reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati è da individuarsi nel luogo in cui ha la sede legale la compagnia assicuratrice, non rilevando la sede di agenzie intermediarie o locali, perché si tiene conto del luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza del titolare del diritto patrimoniale compromesso.

Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Non esitare a contattare l'Avvocato Santino Spina

Se hai bisogno di una consulenza tecnica puoi:

- Contattare l'Avvocato accedendo alla sezione contatti

- Inviare un messaggio alla pagina Facebook AVV. SANTINO SPINA

- Chiamare direttamente il numero di telefono: 331.3050425 a cui risponderà l'Avvocato Santino Spina