Molestie
Viene punito per la contravvenzione di molestie chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, o tramite telefono, per biasimevoli motivi o per petulanza, reca a taluno molestie o disturbo.
Ciò che si intende tutelare è l’ordine pubblico, per la ragione che il turbamento recato tramite la molestia ben potrebbe provocare una reazione del soggetto passivo che la subisce.
Pertanto, si tutela in via immediata la quiete privata, ma in via mediata anche la quiete pubblica.
Si tratta di una contravvenzione che è perseguibile d’ufficio, ai cui fini della configurabilità è sufficiente che l’ordine pubblico sia soltanto messo in pericolo a causa della possibile ed astratta reazione della persona offesa.
Si tratta, comunque, di un reato plurioffensivo che si direziona verso l’ordine pubblico, ma anche verso la sfera privata del soggetto passivo che, pertanto, è persona legittimata a ricevere la notizia dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento penale.
Entrando nel dettaglio del reato di molestie, costituisce petulanza l’atteggiamento arrogantemente invadente, la condotta di intromissione continua, insistente, inopportuna ed eccessiva (e quindi fastidiosa) nell’altrui sfera di libertà.
Ciò significa che, per integrare la contravvenzione occorre una pluralità di condotte le quali, atteso che costituiscono l’elemento materiale del reato di molestie, non daranno luogo al reato continuato (non sarebbero sufficienti, ad esempio, due telefonate per integrare la petulanza nel significato suesposto).
Inoltre, nella contravvenzione di molestie, non assume alcun rilievo l’obiettivo o il movente del soggetto agente, rilevando soltanto l’accertamento della condotta connotata da petulanza, ossia quel modo di agire pressante, ripetitivo e impertinente che finisce per interferire con la sfera giuridica privata del soggetto passivo.
Quanto al biasimevole motivo, invece, deve intendersi ogni motivazione differente dalla petulanza che, tuttavia, sia del pari riprovevole, anche in relazione alla qualità della persona molestata e che abbia su quest’ultima gli stessi effetti della petulanza (potrebbe configurare la contravvenzione delle molestie anche una sola telefonata, in orario notturno, che abbia la ragion d’essere in una richiesta di restituzione di un indumento: il biasimevole motivo è differente dalla petulanza).
Integrerebbe il reato di molestie il continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, atteso che tale condotta risulta oggettivamente dotata di petulanza.
Quanto all’elemento soggettivo richiesto dalla norma penale, occorre che il soggetto attivo agisca per biasimevole motivo o per petulanza, costituendo questi dolo specifico: occorre la volontà del soggetto agente di interferire inopportunamente nell’altrui sfera giuridica privata e nell’altrui libertà, occorre accertare questa volontà e la sua direzione verso questo specifico motivo di interferire (quindi, se la condotta è posta in essere per questioni rilevanti o opportune, che non possano rientrare nella petulanza o nei biasimevoli motivi, allora non potrà sussistere il reato di molestie).
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