Rissa

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Il reato di rissa punisce chiunque vi partecipi, soltanto per il fatto di essere stato coinvolto nella stessa.

Preliminarmente, occorre precisare che non tutte le colluttazioni fisiche possono essere definite come rissa: difatti, ai fini della configurabilità del reato di rissa è necessaria e sufficiente la partecipazione di almeno tre persone fisiche contendenti.

La rissa consiste in una violenta contesa, con il proposito di ledersi a vicenda, fra tre o più soggetti.

Si tratta di una contesa che costituisce, già per sè, un pericolo per l’incolumità pubblica, atteso che la colluttazione potrebbe inevitabilmente coinvolgere altre persone, potrebbe provocare l’intervento di ulteriori soggetti per prendere le parti dei contendenti.

Conseguentemente, il reato di rissa è reato di pericolo, per l’integrazione del quale non è necessario che taluno incorra nel pericolo di vita, né che la rissa avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico (potendo anche avvenire in una privata dimora).

I contendenti e partecipanti alla rissa devono avere l’intento di recarsi offesa in modo reciproco: infatti, in mancanza di tale elemento il reato di rissa non può sussistere per nessuno, né per gli aggressori (che risponderanno di altri reati, come il reato di percosse o lesione personale, né per gli aggrediti (si pensi ad esempio al caso in cui uno dei partecipanti si limiti alla difesa passiva).

Dalla trattazione del reato di rissa non possono rimanere esclusi riferimenti, seppur sintetici, sulla legittima difesa.

Occorre specificare sin da subito che la causa di giustificazione della legittima difesa non è applicabile al reato di rissa, e ciò per un semplice motivo: i corrissanti sono animati da intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale si pongono volontariamente, per cui delle due l’una, o sussiste il reato di rissa per il reciproco intendo di offendersi, oppure si ha legittima difesa (e il reato di rissa non sussiste).

Come diretta conseguenza, possiamo affermare che ai fini della sussistenza del reato di rissa, una volta accertata la presenza del numero minimo di corrissanti e l’intento offensivo reciproco, non rileva l’individuazione di chi abbia iniziato per primo la colluttazione.

La legittima difesa, in realtà, può essere riconosciuta soltanto a chi si sia fatto coinvolgere con l’intento di difendere e resistere all’altrui violenza, senza mai partecipare con il menzionato intento offensivo, o con la volontà di sopraffare l’avversario; oppure può essere riconosciuta nel caso in cui l’iniziale offesa prospettata e accettata da altro corrissante, venga scavalcata da altra minaccia, maggiormente grave di quella inizialmente prevista e accettata.

Per gli stessi suesposti motivi, deve ritenersi che anche l’attenuante della provocazione non sia applicabile al reato di rissa, se non in un determinato specifico caso: ci si riferisce all’ipotesi in cui l’altrui azione violenta sia stata determinata e preceduta da una pretesa giuridicamente illegittima, illecita, oppure sia stata preceduta da una offesa gravissima.

In ogni caso, questi accertamenti, la maggior parte delle volte, possono non essere semplici considerata la confusione provocata dal numero di persone che hanno partecipato alla rissa.

Conseguentemente, il compito del Giudice sarà molto delicato, e lo stesso dovrà compiere ogni sforzo a sua disposizione per evitare di punire come partecipante al reato di rissa colui che, invece, si sia trovato coinvolto per volontà di altri e abbia dovuto necessariamente agire per difendersi.

Per tali ragioni, occorre rivolgersi quanto prima all’Avvocato, in modo da raccontare come si sono svolti i fatti e impiantare una difesa tecnica più adatta possibile per la propria posizione.

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