Stupefacenti

Stupefacenti

In tema di stupefacenti, il nostro sistema giuridico si concentra, sostanzialmente, su alcune condotte ritenute meritevoli di essere perseguite: coltivazione, detenzione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, cessione, ricezione, intermediazione per altri, distribuzione, commercio, trasporto, invio, passaggio, spedizione in transito.

Tali condotte vanno riferite ad un elenco di sostanze che sono puntualmente catalogate in una tabella ministeriale.

In materia di stupefacenti occorre concentrare l’attenzione su tre fattispecie disciplinate dal d.P.R. 309 del 1990: l’art. 73 comma 1 (fattispecie penalmente rilevante), l’art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) e l’art. 75 (illecito amministrativo e penalmente irrilevante).

Tralasciando, per il momento, la fattispecie della lieve entità, ciò che distingue la condotta penalmente rilevante dall’illecito amministrativo è lo scopo, il fine per cui si detiene la sostanza stupefacente o psicotropa.

Difatti, qualora venga accertato che la sostanza sia posseduta, acquista o importata per scopo di spaccio allora la condotta rientrerà nell’art. 73 comma 1, sarà penalmente rilevante e gravemente sanzionata.

Diversamente, qualora l’accertamento abbia portato alla conclusione che la detenzione fosse destinata all’uso personale allora la condotta rientrerà nell’illecito amministrativo di cui all’art. 75, con le conseguenti sanzioni della sospensione della patente o divieto di conseguirla e sanzioni analoghe per quanto riguarda il porto d’armi, il passaporto e (in caso di soggetto extracomunitario) il permesso di soggiorno.

Inoltre, il soggetto in questione verrà invitato a seguire un programma terapeutico e riabilitativo.

La valutazione e la conseguente decisione circa la destinazione della sostanza viene condotta dal Giudice in base ad alcuni criteri che, presuntivamente, permettono di determinare l’uso personale o meno.

In particolare, si terrà conto di fattori e parametri quali la quantità e la qualità della sostanza stupefacente, la sua composizione, l’eventuale sussistenza di attrezzature abitualmente identificative di un’attività di spaccio, quali ad esempio bilancini per la pesatura o bustine per il confezionamento.

Anche per quanto riguarda l’art. 73 comma 5, la lieve entità viene determinata dal Giudice, caso per caso, tenendo conto di determinati criteri quali i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero la qualità e quantità delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

E’ di fondamentale importanza rivolgersi all’Avvocato allo scopo di determinare in quale delle ipotesi ricada il fatto in questione, nonché per strutturare la migliore strategia difensiva possibile.

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